Art. 6.
(Conferenze di servizi per l'avvio o la prosecuzione dell'anno scolastico).

      1. Gli enti territoriali competenti, anche alla luce delle risultanze del censimento di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a valutare in apposita sede di conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti pubblici interessati e i cui lavori sono resi pubblici, le condizioni di agibilità e di sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività scolastica, anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, limitatamente al triennio di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 9 della presente legge, le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, non si applicano alle istituzioni scolastiche fino a quando non è stata svolta l'attività di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo.